Comune di Bubbiano
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Ufficio Tributi : ICI

Imposta Comunale sugli Immobili anno 2010

Chi deve pagare

Ai sensi del D.L. del 27.05.08 n.93 art. 1, in vigore dal 29.05.08, a decorrere dall'anno 2008 l'imposta comunale sugli immobili non è più dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con l'eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). L'agevolazione tocca l'abitazione principale che, secondo il D.Lgs 504/92, è l'immobile in cui il contribuente, salvo prova contraria, ha la residenza anagrafica. L'esenzione coinvolge anche le pertinenze dell'abitazione principale (come box e cantine) L'ICI sarà d'ora in poi applicata solo alle seconde e terze abitazioni, su capannoni e immobili commerciali e industriali, oltres ui terreni edificabili, agricoli, sulle concessioni demaniali, i negozi e studi professionali. L'I.C.I. è dovuta dal proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) o titolare di diritto reale (usufrutto, uso o abitazione, superficie, enfiteusi).
Casi particolari:

Quando, come e dove pagare

Il versamento per l'anno 2009 può essere effettuato in due rate:

oppure VERSAMENTO IN RATA UNICA entro il 16 giugno 2010.
N.B.: L'I.C.I. non si paga se il totale da versare è inferiore o uguale a Euro 2,07/anno.
L'importo da versare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. L'arrotondamento va fatto alla fine di tutti i calcoli.
Il versamento dell'I.C.I. può essere effettuato presso tutti gli uffici bancari e postali tramite:

Base imponibile

La base imponibile viene determinata in modo diverso a seconda che si tratti di:

L'imposta da versare viene determinata applicando alla base imponibile così calcolata le aliquote e detrazioni qui di seguito riportate. L'imposta è dovuta per anno solare, in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero.

Aliquote e detrazioni


Denuncia di variazione I.C.I.

A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche. Il termine per la presentazione è fissato al 30.06.2010.

Link a modello ici 2009 Modello di dichiarazione ICI editabile
Link a istruzioni ICI Istruzioni dichiarazione ICI


Calcolo ICI On Line

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