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Imposta Comunale sugli Immobili anno 2011
Chi deve pagare
Ai sensi del D.L. del 27.05.08 n.93 art. 1, in vigore dal 29.05.08, a decorrere dall'anno 2008 l'imposta comunale sugli immobili non è più dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con l'eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli). L'agevolazione tocca l'abitazione principale che, secondo il D.Lgs 504/92, è l'immobile in cui il contribuente, salvo prova contraria, ha la residenza anagrafica. L'esenzione coinvolge anche le pertinenze dell'abitazione principale (come box e cantine) L'ICI sarà d'ora in poi applicata solo alle seconde e terze abitazioni, su capannoni e immobili commerciali e industriali, oltre sui terreni edificabili, agricoli, sulle concessioni demaniali, i negozi e studi professionali. L'I.C.I. è dovuta dal proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) o titolare di diritto reale (usufrutto, uso o abitazione, superficie, enfiteusi).
Casi particolari:
Il versamento per l'anno 2011 può essere effettuato in due rate:
oppure VERSAMENTO IN RATA UNICA entro il 16 giugno 2011.
N.B.: L'I.C.I. non si paga se il totale da versare è inferiore o uguale a Euro 2,07/anno.
L'importo da versare va arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. L'arrotondamento va fatto alla fine di tutti i calcoli.
Il versamento dell'I.C.I. può essere effettuato presso tutti gli uffici bancari e postali tramite:
La base imponibile viene determinata in modo diverso a seconda che si tratti di:
L'imposta da versare viene determinata applicando alla base imponibile così calcolata le aliquote e detrazioni qui di seguito riportate. L'imposta è dovuta per anno solare, in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni si computa per intero.
Aliquote e detrazioni
Gli utenti che si accorgono di non aver provveduto al versamento dell'ICI entro i termini possono applicare una procedura chiamata: ravvedimento operoso.
Questa procedura permette di effettuare il pagamento calcolando da sé sanzioni ed interessi di mora che sono applicati in forma ridotta rispetto all'ipotesi di accertamento d'ufficio.
Il ravvedimento operoso permette una spesa minore di quella che si deve sostenere se è l'Ufficio ad accorgersi dal ritardato o omesso pagamento.
Il contribuente moroso deve effettuare un versamento in un unico bollettino comprensivo di: IMPOSTA DOVUTA + SANZIONE + INTERESSE DI MORA
CALCOLO DELLA SANZIONE: se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza: IMPOSTA DOVUTA x 3,75 / 100
se il pagamento avviene oltre 30 giorni dalla scadenza: IMPOSTA DOVUTA x 6 / 100
CALCOLO DELL'INTERESSE DI MORA: IMPOSTA DOVUTA x giorni intercorsi tra il giorno successivo alla scadenza e il giorno del versamento x 2,5 / 36500.
Denuncia di variazione I.C.I.
A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini I.C.I. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.
Modello di dichiarazione ICI editabile
Istruzioni dichiarazione ICI Calcolo ICI On Line

Istruzioni calcolo ICI
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